Art. 5

Rifiuto del riconoscimento di enti selezionatori e di enti ibridatori

In vigore dal 8 giu 2016
Rifiuto del riconoscimento di enti selezionatori e di enti ibridatori 1.   Ai fini dell', paragrafo 1, qualora l'autorità competente intenda negare a un richiedente il riconoscimento quale ente selezionatore o ente ibridatore, fornisce a tale richiedente una spiegazione motivata di tale intenzione. Il richiedente ha il diritto di chiedere che tale autorità competente riesamini tale diniego entro 60 giorni dalla data di ricevimento della spiegazione motivata o in data anteriore nel caso in cui la legislazione nazionale preveda termini più brevi. 2.   Qualora, all'esito del riesame di cui al paragrafo 1, l'autorità competente decida di confermare il suo rifiuto, essa fornisce al richiedente ente selezionatore o ente ibridatore una spiegazione motivata del suo rifiuto entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di riesame o in data anteriore nel caso in cui la legislazione nazionale preveda termini più brevi. Al contempo, l'autorità competente informa la Commissione della propria decisione di negare il riconoscimento, indicandone i motivi.
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