Art. 6

Presentazione di programmi genetici modificati in caso di rifiuto e revoca del riconoscimento degli enti selezionatori o degli enti ibridatori in assenza di programmi genetici approvati

In vigore dal 8 giu 2016
Presentazione di programmi genetici modificati in caso di rifiuto e revoca del riconoscimento degli enti selezionatori o degli enti ibridatori in assenza di programmi genetici approvati 1.   Qualora l'autorità competente che ha riconosciuto un ente selezionatore o un ente ibridatore in conformità dell', paragrafo 3, rifiuti di approvare un programma genetico presentato da tale ente selezionatore o ente ibridatore a norma dell', tale ente selezionatore o ente ibridatore ha la possibilità di presentare una versione modificata di tale programma entro i sei mesi successivi al rifiuto. 2.   L'autorità competente revoca il riconoscimento dell'ente selezionatore o dell'ente ibridatore se, entro la fine del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non è stata presentata alcuna versione modificata del programma e qualora l'ente selezionatore o l'ente ibridatore non dispongano di nessun altro programma genetico approvato conformemente all', paragrafo 3, e, se del caso, all'.
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