Art. 7

Elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti

In vigore dal 8 giu 2016
Elenchi degli enti selezionatori e degli enti ibridatori riconosciuti 1.   Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli enti selezionatori e dei enti ibridatori che le loro autorità competenti hanno riconosciuto a norma dell', paragrafo 3, e che dispongono di almeno un programma genetico che sia stato approvato conformemente all', paragrafo 3. Gli Stati membri rendono pubblico tale elenco. 2.   L'elenco di cui al paragrafo 1 comprende le seguenti informazioni: a) nome, recapiti e, ove disponibile, sito web dell'ente selezionatore o del ente ibridatore; b) per ciascun ente selezionatore o ente ibridatore che figura nell'elenco: i) nel caso di animali riproduttori di razza pura, il nome della razza o, nel caso di suini ibridi riproduttori, il nome della razza, della linea o dell'incrocio, interessati dai programmi genetici approvati conformemente all', paragrafo 3, e, qualora l'ente selezionatore si avvalga delle deroghe di cui all' o all'allegato II, parte 1, capo III, punto 2, un riferimento a tali deroghe; ii) il territorio geografico in cui ciascuno dei programmi genetici sarà attuato; iii) nel caso di riproduttori di razza pura della specie equina, se del caso, nome e recapiti dell'ente selezionatore che tiene il libro genealogico d'origine della razza; iv) per ciascuno dei programmi genetici, ove disponibile, un riferimento al sito web sul quale è possibile consultare le informazioni relative a tali programmi. 3.   Gli Stati membri includono altresì nell'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo qualsiasi autorità competente che attui un programma genetico conformemente all'. 4.   Qualora il riconoscimento di un ente selezionatore o di un ente ibridatore sia revocato conformemente all', paragrafo 1, terzo comma, lettera e), o l'approvazione di un programma genetico sia sospesa o revocata conformemente all', paragrafo 1, terzo comma, lettera d), gli Stati membri indicano senza indebito ritardo tale sospensione o revoca nell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Se tale riconoscimento è revocato o tale approvazione di un programma genetico è sospesa per un periodo di 24 mesi, gli Stati membri cancellano definitivamente tale ente selezionatore, ente ibridatore o programma genetico dall'elenco di cui al paragrafo 1. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano i modelli di formulari per la presentazione delle informazioni da includere nell'elenco degli enti selezionatori o dei enti ibridatori riconosciuti di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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