Art. 50
Assistenza coordinata e follow-up della Commissione
In vigore dal 8 giu 2016
Assistenza coordinata e follow-up della Commissione
1. La Commissione coordina senza indugio le misure e le azioni adottate dalle autorità competenti conformemente al presente capo nei seguenti casi:
a)
dalle informazioni di cui dispone la Commissione risultano attività che sono o sembrano essere non conformi alle norme stabilite dal presente regolamento e che riguardano più Stati membri;
b)
le autorità competenti degli Stati membri interessati non sono in grado di concordare azioni appropriate per rimediare alla non conformità alle norme stabilite dal presente regolamento.
2. Nelle situazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può:
a)
chiedere che le autorità competenti degli Stati membri interessati dalle attività che sono o sembrano essere non conformi alle norme stabilite dal presente regolamento le riferiscano in merito alle misure da esse adottate;
b)
in collaborazione con gli Stati membri interessati dalle attività che sono o sembrano essere non conformi alle norme stabilite dal presente regolamento, inviare un gruppo di ispettori per effettuare un controllo della Commissione in loco;
c)
chiedere che le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e, se del caso, di altri Stati membri interessati, intensifichino opportunamente i loro controlli ufficiali e le presentino una relazione in merito alle misure da esse adottate;
d)
presentare le informazioni relative a tali situazioni al comitato di cui all', paragrafo 1, corredate di una proposta di misure volte a porre rimedio ai casi di non conformità di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo;
e)
adottare ogni altra misura appropriata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:1012:oj#art-50