Art. 2

Definizioni

In vigore dal 23 ott 2018
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: a)   «denaro contante»: i) valuta; ii) strumenti negoziabili al portatore; iii) beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore; iv) carte prepagate; b)   «in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione»: in provenienza da un territorio non contemplato dall'articolo 355 TFUE e a destinazione del territorio contemplato da tale articolo, ovvero in provenienza da quest'ultimo territorio; c)   «valuta»: banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite istituti finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio; d)   «strumenti negoziabili al portatore»: strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Tali strumenti sono: i) assegni turistici (o «traveller's cheque»); e ii) assegni, vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna; e)   «beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore»: beni, elencati al punto 1 dell'allegato I, che presentano un rapporto elevato tra il loro valore e il loro volume e che possono essere facilmente convertiti in valuta nei mercati accessibili, con costi di transazione assolutamente modesti; f)   «carta prepagata»: carta non nominativa, elencata al punto 2 dell'allegato I, che contiene valore in moneta o liquidità, o che vi dà accesso, che può essere usata per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente; g)   «autorità competenti»: le autorità doganali degli Stati membri e qualunque altra autorità autorizzata dagli Stati membri ad applicare il presente regolamento; h)   «portatore»: qualunque persona fisica che, in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, porti denaro contante con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto; i)   «denaro contante non accompagnato»: denaro contante che rientra in una spedizione senza un portatore; j)   «attività criminosa»: qualunque attività elencata all', punto 4), della direttiva (UE) 2015/849; k)   «Unità di informazione finanziaria» (UIF): entità istituita in uno Stato membro ai fini dell'applicazione dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/849. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' del presente regolamento al fine di modificare l'allegato I del presente regolamento per tener conto delle nuove tendenze nel riciclaggio, quale definito all', paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/849, o del finanziamento del terrorismo, quale definito all', paragrafo 5, di tale direttiva o per tener conto delle migliori prassi nel prevenire il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo, ovvero allo scopo di impedire l'utilizzo criminoso di beni come riserve altamente liquide di valore e di carte prepagate per eludere gli obblighi di cui agli del presente regolamento.
Storico versioni

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