Art. 3
Obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato
In vigore dal 23 ott 2018
Obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato
1. Il portatore che rechi con sé denaro contante di valore pari o superiore ai 10 000 EUR dichiara tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale entra nell'Unione o esce dall'Unione e la mette a loro disposizione a fini di controllo. L'obbligo di dichiarazione del denaro contante non si ritiene assolto se le informazioni fornite sono scorrette o incomplete ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 fornisce dettagli riguardanti:
a)
il portatore, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità;
b)
il proprietario del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, incluso l'indirizzo, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;
c)
ove disponibile, il destinatario previsto del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, l'indirizzo compreso, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;
d)
la natura e l'importo o il valore del denaro contante;
e)
la provenienza economica del denaro contante;
f)
l'uso previsto del denaro contante;
g)
l'itinerario seguito; e
h)
il mezzo di trasporto.
3. Le informazioni elencate al paragrafo 2 sono fornite per iscritto o per via elettronica, utilizzando il modulo di dichiarazione di cui all', paragrafo 1, lettera a). Una copia vistata della dichiarazione è consegnata al dichiarante su richiesta.
Storico versioni
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