Art. 16
Atti di esecuzione
In vigore dal 23 ott 2018
Atti di esecuzione
1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le seguenti misure volte a garantire l'applicazione uniforme dei controlli da parte delle autorità competenti:
a)
i modelli per il modulo di dichiarazione di cui all', paragrafo 3, e per i moduli informativi di cui all', paragrafo 3;
b)
i criteri del quadro comune di gestione dei rischi di cui all', paragrafo 4, e più specificamente i criteri di rischio, le norme, e i settori di controllo prioritari sulla base delle informazioni scambiate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera d), e delle politiche e migliori prassi a livello dell'Unione e internazionale;
c)
le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni di cui all', paragrafi 1 e 3, e all' del presente regolamento, attraverso il SID, quale istituito dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 515/97;
d)
il modello per lo stampato da utilizzare per la comunicazione delle informazioni di cui all', paragrafo 3; e
e)
le norme e il formato che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per trasmettere alla Commissione con dati statistici anonimi sulle dichiarazioni e sulle infrazioni ai sensi dell'.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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