Art. 5

Poteri delle autorità competenti

In vigore dal 23 ott 2018
Poteri delle autorità competenti 1.   Al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di dichiarare denaro contante accompagnato di cui all', le autorità competenti hanno la facoltà di eseguire controlli sulle persone fisiche, sui loro bagagli e mezzi di trasporto, conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale. 2.   Ai fini dell'attuazione dell'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all', le autorità competenti hanno la facoltà di eseguire controlli su qualunque spedizione, contenitore o mezzo di trasporto che possa contenere denaro contante non accompagnato, conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale. 3.   Se l'obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato di cui all' o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all' non risultano assolti, le autorità competenti redigono d'ufficio, per iscritto o per via elettronica, una dichiarazione contenente, per quanto possibile, i dettagli di cui all', paragrafo 2, o all', paragrafo 2, a seconda del caso. 4.   I controlli si basano principalmente su un'analisi mirante a individuare e valutare i rischi e a predisporre le contromisure necessarie e sono attuati sulla base di un quadro comune di gestione dei rischi conformemente ai criteri di cui all', paragrafo 1, lettera b), che tiene anche conto delle valutazioni dei rischi eseguita dalla Commissione e dalle UIF ai sensi della direttiva (UE) 2015/849. 5.   Ai fini dell', le autorità competenti esercitano anche i poteri loro conferiti ai sensi del presente articolo.
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