Art. 7

Trattenimento temporaneo del denaro contante da parte delle autorità competenti

In vigore dal 23 ott 2018
Trattenimento temporaneo del denaro contante da parte delle autorità competenti 1.   Le autorità competenti possono trattenere temporaneamente il denaro contante mediante decisione amministrativa conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale qualora: a) l'obbligo di dichiarare denaro contante accompagnato di cui all' o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all' non siano stati assolti; o b) vi siano indizi che denotano che tale denaro, a prescindere dall'importo, è correlato ad attività criminose. 2.   La decisione amministrativa di cui al paragrafo 1 è impugnabile conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale. Le autorità competenti comunicano la motivazione: a) alla persona tenuta a fare la dichiarazione in conformità dell' o la dichiarazione a scopo informativo in conformità dell'; oppure b) alla persona tenuta a fornire le informazioni in conformità dell', paragrafo 1 o 2. 3.   La durata del trattenimento temporaneo è strettamente limitata al tempo necessario previsto dal diritto nazionale affinché le autorità competenti stabiliscano se le circostanze specifiche giustificano o meno una sua eventuale proroga. La durata del trattenimento temporaneo non eccede i 30 giorni. Dopo aver effettuato una valutazione accurata della necessità e della proporzionalità di un ulteriore trattenimento temporaneo, le autorità competenti possono decidere di prorogare la durata del trattenimento temporaneo fino a un massimo di 90 giorni. Se in tale arco di tempo non è assunta alcuna decisione in merito alla proroga del trattenimento del denaro contante ovvero se la decisione assunta stabilisce che le circostanze specifiche non giustificano tale proroga, il denaro contante è immediatamente rimesso a disposizione: a) della persona alla quale il denaro contante è stato temporaneamente trattenuto nelle situazioni di cui all' o 4; oppure b) della persona alla quale il denaro contante è stato temporaneamente trattenuto nelle situazioni di cui all', paragrafo 1 o 2.
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