Art. 9

Trasmissione di informazioni all'UIF

In vigore dal 23 ott 2018
Trasmissione di informazioni all'UIF 1.   Le autorità competenti registrano le informazioni ottenute ai sensi degli o 4, dell', paragrafo 3, o dell' e le trasmettono all'UIF dello Stato membro in cui sono state ottenute, conformemente alle norme tecniche di cui all', paragrafo 1, lettera c). 2.   Gli Stati membri provvedono affinché l'UIF dello Stato membro interessato scambi tali informazioni con le UIF competenti degli altri Stati membri in conformità dell'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849. 3.   Le autorità competenti comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 senza indugio, al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute.
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