Art. 10

Scambio di informazioni tra autorità competenti e con la Commissione

In vigore dal 23 ott 2018
Scambio di informazioni tra autorità competenti e con la Commissione 1.   L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica per via elettronica le seguenti informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri: a) le dichiarazioni d'ufficio redatte ai sensi dell', paragrafo 3; b) le informazioni ottenute ai sensi dell'; c) le dichiarazioni ottenute ai sensi dell' o 4, qualora sussistano indizi di attività criminosa correlata al denaro contante; d) le informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio. 2.   Qualora sussistano indizi di attività criminose correlate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse anche alla Commissione, alla Procura europea dagli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939 e ove competente ad agire conformemente all'articolo 22 di tale regolamento, e a Europol ove competente ad agire conformemente all' del regolamento (UE) 2016/794. 3.   L'autorità competente comunica le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 conformemente alle norme tecniche di cui all', paragrafo 1, lettera c), e utilizzando il modulo di cui all', paragrafo 1, lettera d). 4.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e al paragrafo 2 sono comunicate senza indugio, al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute. 5.   Le informazioni e i risultati di cui al paragrafo 1, lettera d), sono comunicati su base semestrale.
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