Art. 10
Scambio di informazioni tra autorità competenti e con la Commissione
In vigore dal 23 ott 2018
Scambio di informazioni tra autorità competenti e con la Commissione
1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica per via elettronica le seguenti informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri:
a)
le dichiarazioni d'ufficio redatte ai sensi dell', paragrafo 3;
b)
le informazioni ottenute ai sensi dell';
c)
le dichiarazioni ottenute ai sensi dell' o 4, qualora sussistano indizi di attività criminosa correlata al denaro contante;
d)
le informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio.
2. Qualora sussistano indizi di attività criminose correlate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse anche alla Commissione, alla Procura europea dagli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939 e ove competente ad agire conformemente all'articolo 22 di tale regolamento, e a Europol ove competente ad agire conformemente all' del regolamento (UE) 2016/794.
3. L'autorità competente comunica le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 conformemente alle norme tecniche di cui all', paragrafo 1, lettera c), e utilizzando il modulo di cui all', paragrafo 1, lettera d).
4. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e al paragrafo 2 sono comunicate senza indugio, al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute.
5. Le informazioni e i risultati di cui al paragrafo 1, lettera d), sono comunicati su base semestrale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1672:oj#art-10