Art. 11

Scambio di informazioni con i paesi terzi

In vigore dal 23 ott 2018
Scambio di informazioni con i paesi terzi 1.   Ai fini del presente regolamento, nell’ambito dell'assistenza amministrativa reciproca, gli Stati membri e la Commissione possono comunicare le seguenti informazioni a un paese terzo, previa autorizzazione scritta dell'autorità competente che ha ottenuto per prima l'informazione, purché tale comunicazione sia conforme al diritto pertinente, nazionale e dell'Unione, in materia di trasferimento dei dati personali ai paesi terzi: a) le dichiarazioni d'ufficio redatte a norma dell', paragrafo 3; b) le informazioni ottenute ai sensi dell'; c) le dichiarazioni ottenute ai sensi dell' o 4, qualora vi siano indizi che denotano la correlazione tra il denaro contante e attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione qualunque comunicazione di informazioni ai sensi del paragrafo 1.
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Scambio di informazioni con i paesi terzi (Art. 11 Regolamento (UE) 2018/1672) — Testo vigente | Portale Normativo