Art. 13
Protezione dei dati personali e periodi di conservazione
In vigore dal 23 ott 2018
Protezione dei dati personali e periodi di conservazione
1. Le autorità competenti agiscono in qualità di controllori dei dati personali ottenuti in virtù degli , dell', paragrafo 3, e dell'.
2. Il trattamento dei dati personali nell’ambito del presente regolamento è effettuato al solo scopo di prevenzione e di lotta alle attività criminose.
3. I dati personali ottenuti in virtù degli , dell', paragrafo 3, e dell' sono accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti e sono adeguatamente protetti contro l'accesso o la comunicazione non autorizzati. Salvo se diversamente disposto dagli , tali dati non possono essere divulgati o comunicati senza esplicita autorizzazione dell'autorità competente che ha ottenuto per prima i dati. L'autorizzazione non è tuttavia necessaria qualora le autorità competenti siano tenute a divulgare o comunicare tali dati conformemente al diritto nazionale dello Stato membro interessato, in particolare in caso di procedimenti giudiziari.
4. Le autorità competenti e l'UIF conservano i dati personali ottenuti in virtù degli , dell', paragrafo 3, e dell' per un periodo di cinque anni dalla data in cui sono stati ottenuti. Allo scadere di tale termine, tali dati personali sono cancellati.
5. Il periodo di conservazione può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a tre anni se:
a)
dopo aver eseguito una valutazione approfondita della necessità e della proporzionalità di tale proroga e aver stabilito che si tratta di una misura giustificata ai fini dello svolgimento dei suoi compiti in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, l'UIF stabilisce che è necessario prorogare il periodo di conservazione; o
b)
dopo aver eseguito una valutazione approfondita della necessità e della proporzionalità di tale proroga e avere stabilito che si tratta di una misura giustificata ai fini dello svolgimento dei loro compiti concernenti l'esecuzione di controlli efficaci per quanto riguarda l'obbligo di dichiarazione di denaro contante accompagnato o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato, le autorità competenti stabiliscono che è necessario prorogare il periodo di conservazione.
Storico versioni
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