Art. 12
Segretezza e riservatezza professionale e sicurezza dei dati
In vigore dal 23 ott 2018
Segretezza e riservatezza professionale e sicurezza dei dati
1. Le autorità competenti garantiscono la sicurezza dei dati ottenuti ai sensi degli , dell', paragrafo 3, e dell'.
2. Tutte le informazioni ottenute dalle autorità competenti sono coperte dal segreto professionale.
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