Art. 12

Segretezza e riservatezza professionale e sicurezza dei dati

In vigore dal 23 ott 2018
Segretezza e riservatezza professionale e sicurezza dei dati 1.   Le autorità competenti garantiscono la sicurezza dei dati ottenuti ai sensi degli , dell', paragrafo 3, e dell'. 2.   Tutte le informazioni ottenute dalle autorità competenti sono coperte dal segreto professionale.
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