Art. 8
Campagne d'informazione
In vigore dal 23 ott 2018
Campagne d'informazione
Gli Stati membri provvedono affinché le persone in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione o le persone che inviano dall'Unione o ricevono nell'Unione denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi a norma del presente regolamento ed elaborano, di concerto con la Commissione, materiale adeguato destinato a tali persone.
Gli Stati membri provvedono affinché siano resi disponibili finanziamenti sufficienti per tali campagne d'informazione.
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