Art. 18
Comunicazione di informazioni relative all'attuazione del presente regolamento
In vigore dal 23 ott 2018
Comunicazione di informazioni relative all'attuazione del presente regolamento
1. Entro il 4 dicembre 2021 gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
l'elenco delle autorità competenti;
b)
i dettagli delle sanzioni previste ai sensi dell';
c)
dati statistici anonimi riguardanti le dichiarazioni, i controlli e le infrazioni, usando il formato di cui all', paragrafo 1, lettera e).
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali successive modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), entro un mese dalla data in cui esse prendono effetto.
Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), sono fornite alla Commissione almeno ogni sei mesi.
3. La Commissione mette a disposizione di tutti gli altri Stati membri le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e qualunque successiva modifica di tali informazioni ai sensi del paragrafo 2.
4. La Commissione pubblica annualmente sul suo sito web le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), e qualunque successiva modifica di tali informazioni ai sensi del paragrafo 2 e informa gli utenti in modo chiaro in merito ai controlli relativi al denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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