Art. 19
Valutazione
In vigore dal 23 ott 2018
Valutazione
1. Entro il 3 dicembre 2021 e successivamente con cadenza quinquennale, la Commissione, in base alle informazioni regolarmente ricevute dagli Stati membri, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.
La relazione di cui al primo comma valuta in particolare:
a)
se sia opportuno includere altri beni nell'ambito di applicazione del presente regolamento;
b)
se la procedura a scopo informativo riguardo al denaro contante non accompagnato sia efficace;
c)
se la soglia per il denaro contante non accompagnato debba essere rivista;
d)
se i flussi di informazioni di cui agli e l'uso del SID, in particolare, siano efficaci o se vi siano ostacoli allo scambio tempestivo e diretto di informazioni compatibili e comparabili tra le autorità competenti e con le UIF; e
e)
se le sanzioni previste dagli Stati membri siano effettive, proporzionate e dissuasive e in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea e se abbiano un effetto deterrente equivalente in tutta l'Unione sulle violazioni del presente regolamento.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 comprende, se disponibili:
a)
una raccolta delle informazioni provenienti dagli Stati membri sul denaro contante connesso ad attività criminose che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; e
b)
i dati riguardanti lo scambio di informazioni con i paesi terzi.
Storico versioni
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