Art. 3
Definizioni
In vigore dal 20 giu 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «fondi di investimento alternativi» o «FIA»: i FIA quali definiti all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, tra cui EuVECA, EuSEF ed ELTIF;
b) «gestori di fondi di investimento alternativi» o «GEFIA»: i GEFIA quali definiti all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE e autorizzati in conformità dell' della medesima direttiva;
c) «gestore di un EuVECA»: un gestore di un fondo per il venture capital qualificato quale definito all', primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 345/2013 e registrato in conformità dell' del medesimo regolamento;
d) «gestore di un EuSEF»: un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale quale definito all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 346/2013 e registrato in conformità dell' del medesimo regolamento;
e) «autorità competenti»: le autorità competenti quali definite all', paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2009/65/CE o all', paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2011/61/UE o le autorità competenti del FIA UE quali definite all', paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2011/61/UE;
f) «Stato membro di origine»: lo Stato membro nel quale è situata la sede legale del GEFIA, del gestore di un EuVECA, del gestore di un EuSEF o della società di gestione dell'OICVM;
g) «OICVM»: un OICVM autorizzato in conformità dell' della direttiva 2009/65/CE;
h) «società di gestione di un OICVM»: una società di gestione quale definita all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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