Art. 3

Definizioni

In vigore dal 20 giu 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a)   «fondi di investimento alternativi» o «FIA»: i FIA quali definiti all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, tra cui EuVECA, EuSEF ed ELTIF; b)   «gestori di fondi di investimento alternativi» o «GEFIA»: i GEFIA quali definiti all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE e autorizzati in conformità dell' della medesima direttiva; c)   «gestore di un EuVECA»: un gestore di un fondo per il venture capital qualificato quale definito all', primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 345/2013 e registrato in conformità dell' del medesimo regolamento; d)   «gestore di un EuSEF»: un gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale quale definito all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 346/2013 e registrato in conformità dell' del medesimo regolamento; e)   «autorità competenti»: le autorità competenti quali definite all', paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2009/65/CE o all', paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2011/61/UE o le autorità competenti del FIA UE quali definite all', paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2011/61/UE; f)   «Stato membro di origine»: lo Stato membro nel quale è situata la sede legale del GEFIA, del gestore di un EuVECA, del gestore di un EuSEF o della società di gestione dell'OICVM; g)   «OICVM»: un OICVM autorizzato in conformità dell' della direttiva 2009/65/CE; h)   «società di gestione di un OICVM»: una società di gestione quale definita all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE.
Storico versioni

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