Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 20 giu 2019
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
a)
ai gestori di fondi di investimento alternativi;
b)
alle società di gestione di OICVM, incluso qualsiasi OICVM che non abbia designato una società di gestione di OICVM;
c)
ai gestori di EuVECA; e
d)
ai gestori di EuSEF.
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