Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 20 giu 2019
Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica: a) ai gestori di fondi di investimento alternativi; b) alle società di gestione di OICVM, incluso qualsiasi OICVM che non abbia designato una società di gestione di OICVM; c) ai gestori di EuVECA; e d) ai gestori di EuSEF.
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