Art. 4
Requisiti per le comunicazioni di marketing
In vigore dal 20 giu 2019
Requisiti per le comunicazioni di marketing
1. I GEFIA, i gestori di EuVECA, i gestori di EuSEF e le società di gestione di OICVM assicurano che tutte le comunicazioni di marketing destinate agli investitori siano chiaramente identificabili come tali e descrivano con uguale evidenza i rischi e i rendimenti dell'acquisto di quote o azioni di un FIA o quote di un OICVM e che tutte le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano corrette, chiare e non fuorvianti.
2. Le società di gestione di OICVM assicurano che le comunicazioni di marketing recanti informazioni specifiche su un OICVM non siano in contrasto con le informazioni contenute nel prospetto di cui all'articolo 68 della direttiva 2009/65/CE e con le informazioni chiave per gli investitori di cui all'articolo 78 della medesima direttiva o siano tali da sminuirne l'importanza. Le società di gestione di OICVM assicurano che tutte le comunicazioni di marketing menzionino l'esistenza del prospetto e la disponibilità delle informazioni chiave per gli investitori. Tali comunicazioni di marketing specificano dove, come e in che lingua gli investitori o potenziali investitori possono ottenere il prospetto e le informazioni chiave per gli investitori, e contengono i collegamenti ipertestuali ai siti web per tali documenti.
3. Le comunicazioni di marketing di cui al paragrafo 2 specificano dove, come e in che lingua gli investitori o i potenziali investitori possono ottenere una sintesi dei diritti degli investitori e forniscono un collegamento ipertestuale a tale sintesi, che include, se del caso, informazioni sull'accesso ai meccanismi di ricorso collettivo a livello di Unione e nazionale in caso di controversie.
Tali comunicazioni di marketing contengono inoltre informazioni chiare sul fatto che il gestore o la società di gestione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità dell'articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all'articolo 32 bis della direttiva 2011/61/UE.
4. I GEFIA, i gestori di EuVECA e i gestori di EuSEF assicurano che le comunicazioni di marketing contenenti un invito ad acquistare quote o azioni di un FIA e recanti informazioni specifiche su un FIA non risultino in contrasto con le informazioni che devono essere comunicate agli investitori a norma dell'articolo 23 della direttiva 2011/61/UE, dell' del regolamento (UE) n. 345/2013 o dell' del regolamento (UE) n. 346/2013, o siano tali da sminuirne l'importanza.
5. Il paragrafo 2 del presente articolo si applica, mutatis mutandis, ai FIA che pubblicano un prospetto in conformità del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), o in conformità del diritto nazionale, ovvero applicano norme relative al formato e al contenuto delle informazioni chiave per gli investitori di cui all'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE.
6. Entro il 2 agosto 2021 l'ESMA emana orientamenti, che successivamente aggiorna periodicamente, sull'applicazione dei requisiti per le comunicazioni di marketing di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli aspetti relativi al carattere online di tali comunicazioni di marketing.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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