Art. 5
Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione
In vigore dal 20 giu 2019
Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione
1. Le autorità competenti pubblicano e gestiscono sul loro sito web informazioni aggiornate ed esaustive sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili in materia di requisiti per la commercializzazione di FIA e OICVM e le relative sintesi, come minimo in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
2. Le autorità competenti comunicano all'ESMA i collegamenti ipertestuali verso il sito web dell'autorità competente nel quale sono pubblicate le informazioni di cui al paragrafo 1.
Le autorità competenti comunicano all'ESMA senza indebito ritardo qualsiasi modifica delle informazioni fornite a norma del primo comma del presente paragrafo.
3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formulari, modelli e procedure standard per le pubblicazioni e le notifiche di cui al presente articolo.
L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 2 febbraio 2021.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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