Art. 7
Verifica ex-ante delle comunicazioni di marketing
In vigore dal 20 giu 2019
Verifica ex-ante delle comunicazioni di marketing
1. Ai soli fini della verifica della conformità al presente regolamento e alle disposizioni nazionali in materia di requisiti per la commercializzazione, le autorità competenti possono esigere la notifica preventiva delle comunicazioni di marketing che le società di gestione dell'OICVM intendono utilizzare direttamente o indirettamente nei loro rapporti con gli investitori.
Il requisito di notifica preventiva di cui al primo comma non costituisce una condizione preliminare per la commercializzazione di quote di OICVM né rientra nella procedura di notifica di cui all'articolo 93 della direttiva 2009/65/CE.
Ove le autorità competenti esigano la notifica preventiva di cui al primo comma, esse informano la società di gestione dell'OICVM di eventuali richieste di modifica di tali comunicazioni di marketing entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione delle comunicazioni di marketing.
La notifica preventiva di cui al primo comma può essere richiesta su base sistematica o conformemente ad altre pratiche di verifica e non pregiudica ulteriori poteri di controllo per la verifica ex post delle comunicazioni commerciali.
2. Le autorità competenti che esigono la notifica preventiva delle comunicazioni di marketing istituiscono, applicano e pubblicano sui loro siti web le procedure per tale notifica preventiva. Le regole e le procedure interne assicurano il trattamento trasparente e non discriminatorio di tutti gli OICVM, indipendentemente dagli Stati membri in cui gli OICVM sono autorizzati.
3. Se i GEFIA, i gestori di EuVECA o i gestori di EuSEF commercializzano presso gli investitori al dettaglio quote o azioni di loro FIA, i paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, a tali GEFIA, gestori di EuVECA o gestori di EuSEF.
Storico versioni
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