Art. 8
Relazione dell'ESMA sulle comunicazioni di marketing
In vigore dal 20 giu 2019
Relazione dell'ESMA sulle comunicazioni di marketing
1. Entro il 31 marzo 2021, e successivamente ogni due anni, le autorità competenti comunicano all'ESMA le seguenti informazioni:
a)
il numero di richieste di modifica delle comunicazioni di marketing effettuate sulla base di una verifica ex ante, se del caso;
b)
il numero di richieste di modifica e di decisioni prese sulla base delle verifiche ex post, con una chiara distinzione delle violazioni più frequenti e includendo la descrizione e la natura di dette violazioni;
c)
una descrizione delle violazioni più frequenti dei requisiti di cui all'; e
d)
un esempio di ciascuna delle violazioni di cui alle lettere b) e c).
2. Entro il 30 giugno 2021, e successivamente ogni due anni, l'ESMA trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione che presenta un quadro dei requisiti di commercializzazione di cui all', paragrafo 1, in tutti gli Stati membri e contiene un'analisi degli effetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano le comunicazioni di marketing anche sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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