Art. 8

Relazione dell'ESMA sulle comunicazioni di marketing

In vigore dal 20 giu 2019
Relazione dell'ESMA sulle comunicazioni di marketing 1.   Entro il 31 marzo 2021, e successivamente ogni due anni, le autorità competenti comunicano all'ESMA le seguenti informazioni: a) il numero di richieste di modifica delle comunicazioni di marketing effettuate sulla base di una verifica ex ante, se del caso; b) il numero di richieste di modifica e di decisioni prese sulla base delle verifiche ex post, con una chiara distinzione delle violazioni più frequenti e includendo la descrizione e la natura di dette violazioni; c) una descrizione delle violazioni più frequenti dei requisiti di cui all'; e d) un esempio di ciascuna delle violazioni di cui alle lettere b) e c). 2.   Entro il 30 giugno 2021, e successivamente ogni due anni, l'ESMA trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione che presenta un quadro dei requisiti di commercializzazione di cui all', paragrafo 1, in tutti gli Stati membri e contiene un'analisi degli effetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano le comunicazioni di marketing anche sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
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