Art. 10
Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative a spese e oneri
In vigore dal 20 giu 2019
Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative a spese e oneri
1. Entro il 2 febbraio 2020 le autorità competenti pubblicano e gestiscono sui loro siti web informazioni aggiornate contenenti l'elenco delle spese o degli oneri di cui all', paragrafo 1, o, se del caso, le metodologie di calcolo di tali spese o oneri, come minimo in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
2. Le autorità competenti comunicano all'ESMA i collegamenti ipertestuali verso i siti web delle autorità competenti nel quale sono pubblicate le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formulari, modelli e procedure standard per le pubblicazioni e le notifiche di cui al presente articolo.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 2 febbraio 2021.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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