Art. 12
Banca dati centrale dell'ESMA relativa alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM
In vigore dal 20 giu 2019
Banca dati centrale dell'ESMA relativa alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM
1. Entro il 2 febbraio 2022 l'ESMA pubblica sul proprio sito web una banca dati centrale relativa alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM, accessibile al pubblico in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, contenente l'elenco:
a)
di tutti i FIA commercializzati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, del loro GEFIA, gestore di EuSEF o gestore di EuVECA e degli Stati membri in cui essi sono commercializzati; e
b)
di tutti gli OICVM commercializzati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell'OICVM quale definito all', paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/65/CE, della loro società di gestione e degli Stati membri in cui essi sono commercializzati.
Tale banca dati centrale è tenuta aggiornata.
2. Gli obblighi previsti dal presente articolo e dall' in relazione alla banca dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo lasciano impregiudicati gli obblighi relativi all'elenco di cui all', paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE, al registro pubblico centrale di cui all', paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2011/61/UE, alla banca dati centrale di cui all' del regolamento (UE) n. 345/2013 e alla banca dati centrale di cui all' del regolamento (UE) n. 346/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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