Art. 13
Standardizzazione delle notifiche all'ESMA
In vigore dal 20 giu 2019
Standardizzazione delle notifiche all'ESMA
1. Ogni tre mesi le autorità competenti dello Stato membro di origine notificano all'ESMA le informazioni necessarie per la creazione e la gestione della banca dati centrale di cui all' del presente regolamento, in merito a qualsiasi notifica, lettera di notifica o informazione di cui all'articolo 93, paragrafo 1, e all'articolo 93 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, e all'articolo 31, paragrafo 2, e all'articolo 32, paragrafo 2, e all'articolo 32 bis, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE, e qualsiasi modifica di tali informazioni, se tali modifiche comportano una modifica delle informazioni della banca dati centrale.
2. L'ESMA crea un portale di notifica sul quale ogni autorità competente pubblica i documenti di cui al paragrafo 1.
3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le informazioni da comunicare, nonché i formati, i modelli e le procedure per la comunicazione delle informazioni da parte delle autorità competenti ai fini del paragrafo 1 e le disposizioni tecniche necessarie per il funzionamento del portale di notifica di cui al paragrafo 2.
L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 2 febbraio 2021.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all' del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
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