Art. 9
Principi comuni in materia di spese o oneri
In vigore dal 20 giu 2019
Principi comuni in materia di spese o oneri
1. Ove sia previsto il pagamento di spese o oneri alle autorità competenti per l'esercizio delle loro funzioni in relazione alle attività transfrontaliere di GEFIA, gestori di EuVECA, gestori di EuSEF e società di gestione di OICVM, tali spese o oneri sono in linea con i costi complessivi relativi all'esercizio delle funzioni dell'autorità competente.
2. Per le spese o oneri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti inviano la fattura, una richiesta di pagamento distinta o un'istruzione di pagamento, che stabilisca chiaramente i mezzi di pagamento e la data in cui il pagamento è dovuto all'indirizzo indicato all'articolo 93, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2009/65/CE o all'allegato IV, punto i), della direttiva 2011/61/UE.
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