Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 dic 2006
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «isole minori»: tutte le isole del Mar Egeo, con l'esclusione di Creta e dell'Eubea. b) «autorità competenti»: le autorità designate dalla Grecia per l'applicazione del presente regolamento; c) «programma»: il programma di sostegno di cui all' del regolamento (CE) n. 1405/2006.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1914) — Testo vigente | Portale Normativo