Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 dic 2006
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«isole minori»: tutte le isole del Mar Egeo, con l'esclusione di Creta e dell'Eubea.
b)
«autorità competenti»: le autorità designate dalla Grecia per l'applicazione del presente regolamento;
c)
«programma»: il programma di sostegno di cui all' del regolamento (CE) n. 1405/2006.
Storico versioni
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Proeli:reg:2006:1914:oj#art-2