Art. 3

Fissazione e concessione dell'aiuto

In vigore dal 20 dic 2006
Fissazione e concessione dell'aiuto 1.   Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1405/2006, la Grecia stabilisce, nel contesto del programma, l'importo dell'aiuto da concedere per compensare l'isolamento, l'insularità e la lontananza, tenendo conto: a) dei fabbisogni specifici delle isole minori e dei precisi requisiti qualitativi; b) dei flussi di scambio tradizionali con i porti della Grecia continentale e tra le isole del Mar Egeo; c) delle implicazioni economiche degli aiuti previsti; d) se del caso, della necessità di non intralciare le possibilità di sviluppo delle produzioni locali. e) per quanto riguarda i costi aggiuntivi specifici relativi al trasporto, i costi intermedi per rotture di carico connessi alle operazioni di approvvigionamento delle isole minori; f) per quanto riguarda i costi aggiuntivi specifici dovuti alla trasformazione locale, delle dimensioni ridotte del mercato e della necessità di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nelle isole minori interessate. 2.   Non sono concessi aiuti per l'approvvigionamento di una isola minore in prodotti che abbiano già beneficiato del regime specifico di approvvigionamento in un'altra isola minore.
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