Art. 5
Ripercussioni del vantaggio fino all'utilizzatore finale
In vigore dal 20 dic 2006
Ripercussioni del vantaggio fino all'utilizzatore finale
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a)
il «vantaggio» di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1405/2006: la concessione dell'aiuto comunitario previsto nel suddetto regolamento;
b)
«utilizzatore finale»:
i)
quando si tratta di prodotti destinati al consumo diretto: il consumatore;
ii)
nel caso di prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o condizionamento ai fini del consumo umano: l'impresa finale di trasformazione o di condizionamento;
iii)
nel caso di prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o condizionamento destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli: l'agricoltore.
2. Le autorità competenti adottano le misure opportune per verificare che i vantaggi economici si ripercuotano effettivamente fino all'utilizzatore finale. A tal fine, possono valutare i margini commerciali e i prezzi praticati dai vari operatori interessati.
Le misure di cui al primo comma, e in particolare i punti di controllo per stabilire la ripercussione dell'aiuto, nonché le eventuali modifiche, sono comunicate alla Commissione nel contesto della relazione prevista all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1914:oj#art-5