Art. 6
Registro degli operatori
In vigore dal 20 dic 2006
Registro degli operatori
1. I certificati di aiuto sono rilasciati solo agli operatori iscritti nel registro tenuto dalle autorità competenti (in appresso «il registro»).
2. Qualsiasi operatore stabilito nella Comunità può chiedere l'iscrizione nel registro.
Ai fini di detta iscrizione, l'operatore deve soddisfare le condizioni seguenti:
a)
disporre dei mezzi, delle strutture e delle autorizzazioni legali necessari per l'esercizio della propria attività ed avere in particolare ottemperato agli obblighi fiscali e, se del caso, agli obblighi in materia di contabilità aziendale;
b)
essere in grado di garantire che esercita le sue attività nelle isole minori;
c)
nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento per le isole minori e nel rispetto degli obiettivi del regime stesso, impegnarsi a:
i)
comunicare alle autorità competenti, su loro richiesta, tutte le informazioni utili circa le attività commerciali svolte, in particolare in ordine ai prezzi praticati e ai margini di profitto;
ii)
operare esclusivamente in proprio nome e per proprio conto;
iii)
presentare domande di certificati in misura proporzionale alle proprie reali capacità di smercio dei prodotti di cui trattasi, capacità che devono poter essere dimostrate in base ad elementi oggettivi;
iv)
ad astenersi dal prendere iniziative che potrebbero determinare una penuria artificiale di prodotti e dal commercializzare i prodotti disponibili a prezzi artificialmente bassi;
v)
offrire alle autorità competenti, al momento dello smercio dei prodotti agricoli nelle isole minori, valide garanzie circa la ripercussione del vantaggio concesso fino all'utilizzatore finale.
3. Gli operatori che intendono spedire verso il resto della Comunità o esportare verso paesi terzi prodotti trasformati o no, alle condizioni di cui all', devono, all'atto della presentazione della domanda di registrazione o in un momento successivo, dichiarare la propria intenzione di svolgere tale attività, indicando, se del caso, l' ubicazione degli impianti di condizionamento.
4. I trasformatori che intendono esportare verso paesi terzi o spedire nella Comunità prodotti trasformati, alle condizioni di cui all' o 14, devono, all'atto della presentazione della domanda di registrazione o in un momento successivo, dichiarare la propria intenzione di svolgere tale attività, indicare l'ubicazione degli impianti di condizionamento e, ove opportuno, fornire un elenco analitico dei prodotti trasformati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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