Art. 8

Presentazione dei certificati e delle merci; non trasferibilità dei certificati

In vigore dal 20 dic 2006
Presentazione dei certificati e delle merci; non trasferibilità dei certificati 1.   Per i prodotti soggetti al regime specifico di approvvigionamento, i certificati di aiuto sono presentati alle autorità competenti entro quindici giorni lavorativi dalla data di scarico delle merci. Le autorità competenti possono ridurre questo termine massimo. 2.   La merce va presentata alla rinfusa o in lotti separati, corrispondenti al certificato presentato. 3.   I certificati di aiuto non sono trasferibili.
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