Art. 9
Qualità dei prodotti
In vigore dal 20 dic 2006
Qualità dei prodotti
Solo i prodotti di qualità sana, leale e mercantile, ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, possono beneficiare del regime specifico di approvvigionamento.
La conformità dei prodotti ai requisiti di cui al primo paragrafo deve essere esaminata secondo le norme o le pratiche vigenti nella Comunità, al più tardi nella fase della prima commercializzazione.
Qualora si constati che un prodotto non è conforme ai requisiti di cui al primo paragrafo, il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è ritirato e il quantitativo corrispondente è reimputato al bilancio previsionale di approvvigionamento. L'aiuto eventualmente concesso a norma dell' è restituito.
Storico versioni
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