Art. 21
Presentazione tardiva delle domande
In vigore dal 20 dic 2006
Presentazione tardiva delle domande
Salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di aiuto dopo il termine stabilito in conformità dell', comporta la riduzione dell'1 % per giorno lavorativo degli importi a cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se la domanda fosse stata presentata entro il termine previsto. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile.
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