Art. 22
Ritiro delle domande di aiuto
In vigore dal 20 dic 2006
Ritiro delle domande di aiuto
1. La domanda di aiuto può essere ritirata in tutto o in parte in qualsiasi momento.
Tuttavia, qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario di irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non è autorizzato il ritiro delle parti della domanda di aiuto che presentano tali irregolarità.
2. Il ritiro eseguito a norma del paragrafo 1 comporta per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda stessa o di parte della medesima.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno è effettuata un'analisi dei ritiri delle domande di aiuto relative all'anno civile precedente allo scopo di individuarne le principali cause e le tendenze potenziali a livello locale.
Storico versioni
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