Art. 22

Ritiro delle domande di aiuto

In vigore dal 20 dic 2006
Ritiro delle domande di aiuto 1.   La domanda di aiuto può essere ritirata in tutto o in parte in qualsiasi momento. Tuttavia, qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario di irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non è autorizzato il ritiro delle parti della domanda di aiuto che presentano tali irregolarità. 2.   Il ritiro eseguito a norma del paragrafo 1 comporta per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda stessa o di parte della medesima. 3.   Entro il 31 marzo di ogni anno è effettuata un'analisi dei ritiri delle domande di aiuto relative all'anno civile precedente allo scopo di individuarne le principali cause e le tendenze potenziali a livello locale.
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