Art. 22 · Ritiro delle domande di aiuto

Art. 22

Ritiro delle domande di aiuto

In vigore dal 20 dic 2006
Ritiro delle domande di aiuto 1.   La domanda di aiuto può essere ritirata in tutto o in parte in qualsiasi momento. Tuttavia, qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario di irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non è autorizzato il ritiro delle parti della domanda di aiuto che presentano tali irregolarità. 2.   Il ritiro eseguito a norma del paragrafo 1 comporta per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda stessa o di parte della medesima. 3.   Entro il 31 marzo di ogni anno è effettuata un'analisi dei ritiri delle domande di aiuto relative all'anno civile precedente allo scopo di individuarne le principali cause e le tendenze potenziali a livello locale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1914:oj#art-22