Art. 23

Pagamento dell'aiuto

In vigore dal 20 dic 2006
Pagamento dell'aiuto Dopo aver verificato le domande di aiuto e i relativi documenti giustificativi e aver calcolato gli importi da concedere nell'ambito delle misure di sostegno di cui all' del regolamento (CE) n. 1405/2006, le autorità competenti versano l'aiuto relativo ad un anno civile: — nel caso di pagamenti diretti, a norma dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (12) e, — nel caso di altri pagamenti, nel periodo che inizia il 16 ottobre dell'anno in corso e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
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Pagamento dell'aiuto (Art. 23 Regolamento (UE) 2006/1914) — Testo vigente | Portale Normativo