Art. 23
Pagamento dell'aiuto
In vigore dal 20 dic 2006
Pagamento dell'aiuto
Dopo aver verificato le domande di aiuto e i relativi documenti giustificativi e aver calcolato gli importi da concedere nell'ambito delle misure di sostegno di cui all' del regolamento (CE) n. 1405/2006, le autorità competenti versano l'aiuto relativo ad un anno civile:
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nel caso di pagamenti diretti, a norma dell' del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (12) e,
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nel caso di altri pagamenti, nel periodo che inizia il 16 ottobre dell'anno in corso e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
Storico versioni
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