Art. 25
Controlli in loco
In vigore dal 20 dic 2006
Controlli in loco
1. I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso limitato allo stretto necessario, sempreché non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso non può di regola oltrepassare le 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati.
2. Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente capo sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dalla normativa comunitaria.
3. La domanda o le domande di aiuto sono respinte nel caso in cui un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o al suo rappresentante.
Storico versioni
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