Art. 26
Selezione dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco
In vigore dal 20 dic 2006
Selezione dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco
1. L'autorità competente seleziona i beneficiari da sottoporre a controlli in loco sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo conto della rappresentatività delle domande di aiuto presentate. L'analisi dei rischi tiene conto, ove necessario:
a)
dell'importo dell'aiuto;
b)
del numero di particelle agricole e della superficie oggetto della domanda di aiuto, o del quantitativo prodotto, trasportato, trasformato o commercializzato;
c)
dell'evoluzione rispetto all'anno precedente;
d)
dei risultati dei controlli degli anni precedenti;
e)
di altri parametri stabiliti dalla Grecia.
Per garantire la rappresentatività, la Grecia seleziona in modo casuale una percentuale compresa tra il 20 % e il 25 % del numero minimo di beneficiari da sottoporre a controllo.
2. L'autorità competente conserva traccia dei motivi per cui determinati beneficiari sono stati selezionati per un controllo in loco. L'ispettore che effettua il controllo in loco viene informato dei suddetti motivi prima di iniziare il controllo.
Storico versioni
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