Art. 28

Riduzioni ed esclusioni

In vigore dal 20 dic 2006
Riduzioni ed esclusioni In caso di discrepanza fra le informazioni fornite nell'ambito della domanda di aiuto e le risultanze delle ispezioni di cui al capo III, la Grecia applica all'aiuto riduzioni ed esclusioni. Le suddette riduzioni ed esclusioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.
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