Art. 29

Deroghe all'applicazione di riduzioni ed esclusioni

In vigore dal 20 dic 2006
Deroghe all'applicazione di riduzioni ed esclusioni 1.   Le riduzioni ed esclusioni di cui all' non si applicano quando il beneficiario abbia fornito informazioni oggettivamente corrette o quando possa in altro modo dimostrare di essere esente da colpa. 2.   Le riduzioni ed esclusioni non si applicano alle parti della domanda di aiuto in ordine alle quali il beneficiario abbia comunicato per iscritto all'autorità competente che la domanda è inesatta o che lo è divenuta successivamente alla presentazione, a condizione che egli non sia stato informato dall'autorità competente della sua intenzione di effettuare un controllo in loco o della constatazione di irregolarità nella domanda. Le informazioni di cui al primo comma fornite dal beneficiario hanno come conseguenza l'adeguamento della domanda di aiuto alla situazione effettiva.
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