Art. 27

Relazione di ispezione

In vigore dal 20 dic 2006
Relazione di ispezione 1.   Ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione di ispezione che riferisce i particolari delle verifiche effettuate. La relazione indica in particolare: a) i regimi di aiuto e le domande oggetto di controllo; b) le persone presenti; c) il numero delle particelle agricole controllate e di quelle misurate, i risultati delle misurazioni per particella e i metodi di misurazione utilizzati; d) i quantitativi prodotti, trasportati, trasformati o commercializzati oggetto del controllo; e) se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso; f) le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese. 2.   Al beneficiario o al suo rappresentante è data la possibilità di firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo e di aggiungervi delle osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo. Se il controllo in loco è effettuato mediante telerilevamento, la Grecia può decidere di non dare al beneficiario o al suo rappresentante la possibilità di firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento non risultano irregolarità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1914:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Relazione di ispezione (Art. 27 Regolamento (UE) 2006/1914) — Testo vigente | Portale Normativo