Art. 31

Forza maggiore e circostanze eccezionali

In vigore dal 20 dic 2006
Forza maggiore e circostanze eccezionali I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono notificati all'autorità competente a norma dell'articolo 72 del regolamento (CE) n. 796/2004.
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