Art. 32
Comunicazioni
In vigore dal 20 dic 2006
Comunicazioni
1. Per quanto riguarda il regime di approvvigionamento specifico, le autorità competenti trasmettono alla Commissione, entro il quindicesimo giorno del mese successivo al termine di ogni trimestre, i seguenti dati relativi al mese precedente dell'anno civile di riferimento, ripartendoli per prodotti, per codice della nomenclatura combinata ed eventualmente per singola destinazione:
a)
i quantitativi ripartiti per provenienza (quantitativi spediti dalla Grecia continentale o da altre isole);
b)
l'importo dell'aiuto e la spesa effettivamente sostenuta per prodotto;
c)
i quantitativi per i quali i certificati di aiuto non sono stati utilizzati;
d)
eventuali quantitativi esportati verso paesi terzi o spediti nel resto della Comunità dopo essere stati trasformati a norma dell';
e)
i trasferimenti all'interno di un quantitativo globale per categoria di prodotti e le modifiche dei bilanci previsionali di approvvigionamento nel corso del periodo;
f)
il saldo disponibile e la percentuale di utilizzazione.
I dati di cui al primo comma sono forniti sulla base dei certificati utilizzati.
2. Per quanto riguarda il sostegno alla produzione locale, la Grecia notifica alla Commissione:
a)
entro il 31 marzo di ogni anno, le domande di aiuto ricevute e gli importi relativi per il precedente anno civile;
b)
entro il 31 luglio di ogni anno, le domande di aiuto definitivamente ammissibili e gli importi relativi per il precedente anno civile.
Storico versioni
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