Art. 13
Condizioni di esportazione o di spedizione
In vigore dal 20 dic 2006
Condizioni di esportazione o di spedizione
1. L'esportazione e la spedizione di prodotti non trasformati che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento o di prodotti condizionati o trasformati contenenti prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, sono soggette alle condizioni indicate nei paragrafi 2 e 3.
2. I quantitativi di prodotti che hanno beneficiato dell'aiuto e sono oggetto di un'esportazione o di una spedizione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento e l'aiuto concesso è rimborsato dall'esportatore o dallo speditore al più tardi al momento dell'esportazione o della spedizione.
I suddetti prodotti non possono essere spediti o esportati fino a che non è avvenuto il rimborso di cui al primo comma.
Qualora sia impossibile stabilire l'importo dell'aiuto concesso, si considera che i prodotti di cui trattasi abbiano beneficiato dell'aliquota di aiuto più elevata fissata dalla Comunità per tali prodotti nel corso del semestre precedente la presentazione della domanda di esportazione o di spedizione.
I suddetti prodotti possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, a condizione che siano soddisfatti i criteri previsti per la concessione di tale restituzione.
3. Le autorità competenti autorizzano l'esportazione o la spedizione di quantitativi di prodotti trasformati diversi da quelli di cui al paragrafo 2 e all' soltanto qualora sia attestato dal trasformatore o dall'esportatore che i prodotti di cui trattasi non contengono materie prime introdotte in applicazione del regime specifico di approvvigionamento.
Le autorità competenti autorizzano la riesportazione o la rispedizione di prodotti non trasformati o di prodotti condizionati diversi da quelli di cui al paragrafo 2, soltanto qualora lo speditore attesti che i prodotti di cui trattasi non hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento.
Le autorità competenti svolgono i controlli necessari per garantire l'esattezza dei certificati di cui al primo e secondo comma e, se necessario, procedono al recupero del vantaggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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