Art. 15

Controlli

In vigore dal 20 dic 2006
Controlli 1.   I controlli amministrativi effettuati al momento dell'introduzione, dell'esportazione e della spedizione dei prodotti agricoli sono esaustivi e comportano controlli incrociati con i documenti di cui all', paragrafo 1. 2.   I controlli fisici effettuati nelle isole minori all'atto dell'introduzione, dell'esportazione e della spedizione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5 % dei certificati presentati a norma dell'. I controlli fisici sono effettuati attenendosi, in quanto compatibili, alle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio (11). In casi particolari la Commissione può chiedere l'applicazione di altre percentuali di controllo fisico.
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