Art. 17

Norme nazionali di gestione e controllo

In vigore dal 20 dic 2006
Norme nazionali di gestione e controllo Le autorità competenti adottano le modalità complementari necessarie per la gestione e il controllo in tempo reale del regime di approvvigionamento specifico. Esse comunicano alla Commissione, prima che entrino in vigore, i provvedimenti che intendono attuare in applicazione del primo comma.
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Norme nazionali di gestione e controllo (Art. 17 Regolamento (UE) 2006/1914) — Testo vigente | Portale Normativo