Art. 17
Norme nazionali di gestione e controllo
In vigore dal 20 dic 2006
Norme nazionali di gestione e controllo
Le autorità competenti adottano le modalità complementari necessarie per la gestione e il controllo in tempo reale del regime di approvvigionamento specifico.
Esse comunicano alla Commissione, prima che entrino in vigore, i provvedimenti che intendono attuare in applicazione del primo comma.
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