Art. 19

Presentazione delle domande

In vigore dal 20 dic 2006
Presentazione delle domande Le domande di aiuto relative ad un anno civile sono presentate all'ufficio designato dalle autorità greche competenti secondo i modelli preparati da quest'ultime ed entro i termini da esse stabiliti. Tali termini sono fissati in modo da consentire di procedere ai necessari controlli in loco e non superano il 28 febbraio dell'anno civile successivo.
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Presentazione delle domande (Art. 19 Regolamento (UE) 2006/1914) — Testo vigente | Portale Normativo