Art. 19 · Presentazione delle domande

Art. 19

Presentazione delle domande

In vigore dal 20 dic 2006
Presentazione delle domande Le domande di aiuto relative ad un anno civile sono presentate all'ufficio designato dalle autorità greche competenti secondo i modelli preparati da quest'ultime ed entro i termini da esse stabiliti. Tali termini sono fissati in modo da consentire di procedere ai necessari controlli in loco e non superano il 28 febbraio dell'anno civile successivo.
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