Art. 18

Importo dell’aiuto

In vigore dal 20 dic 2006
Importo dell’aiuto 1.   L'importo dell'aiuto concesso nell'ambito delle misure a favore della produzione agricola locale di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1405/2006 non eccede i massimali fissati all' del suddetto regolamento. 2.   Le condizioni per la concessione dell'aiuto, le linee di produzione agricola e gli importi interessati sono specificati nel programma approvato a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006.
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