Art. 18
Importo dell’aiuto
In vigore dal 20 dic 2006
Importo dell’aiuto
1. L'importo dell'aiuto concesso nell'ambito delle misure a favore della produzione agricola locale di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1405/2006 non eccede i massimali fissati all' del suddetto regolamento.
2. Le condizioni per la concessione dell'aiuto, le linee di produzione agricola e gli importi interessati sono specificati nel programma approvato a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1914:oj#art-18